A decorrere dal 1 gennaio 2022 verranno applicate le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Invitiamo i nostri soci a prenderne visione.
In fondo all'articolo è scaricabile il decreto legislativo per chi volesse consultare l'intero documento.
Di seguito vengono riportate le norme più rilevanti di comportamento degli utenti delle piste da sci:
Obbligo di utilizzo del casco protettivo
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard,
del telemark, della slitta e dello slittino e' fatto obbligo ai
soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni di indossare un casco
protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 100 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del
CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche
tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le
modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della
produzione e i controlli opportuni. (VEDI PDF IN FONDO ALL'ARTICOLO)
4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi
protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al
decreto di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme
alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte
dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte
dell'autorita' amministrativa.
Velocita' e obbligo di prudenza
1. Lo sciatore e' responsabile della condotta tenuta sulle piste da
sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste
per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte
del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle
biglietterie e agli accessi delle piste.
2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle
proprie capacita' tecniche, alle caratteristiche della pista e alla
situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumita'
propria e altrui.
3. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a
visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli
incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa
visibilita' o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di
principianti.
4. Ogni sciatore deve tenere una velocita' e un comportamento di
prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacita',
alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonche'
alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale,
alle condizioni meteorologiche e all'intensita' del traffico. Lo
sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni
dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della
pista e alle condizioni di affollamento della medesima.
Precedenza
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli
consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo
sciatore a valle.
Sorpasso
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve
assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di
avere sufficiente visibilita'.
2. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle,
sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare
intralci allo sciatore sorpassato.
Incrocio
1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria
traiettoria e ridurre la velocita' per evitare ogni contatto con gli
sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In
prossimita' dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta
giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.
2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una
sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se' o per
gli altri.
Stazionamento
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri
utenti e portarsi sui bordi della pista.
2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati,
in prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'.
3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare
tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi
idonei.
5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori
collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo
da non recare intralcio o pericolo ad altri.
Omissione di soccorso
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del
codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport
della neve, trovando una persona in difficolta' non presta
l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al
gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 250 euro a 1.000 euro.
Transito e risalita
1. E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le
piste da sci, salvo in casi di urgente necessita'.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle
piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3.
3. In occasione di gare o sedute di allenamento e' vietato a coloro
che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati,
sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.
4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle
racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente
vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del
gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale
autorizzazione, in casi di urgente necessita', e devono comunque
avvenire mantenendosi il piu' possibile vicini alla palinatura che
delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza
degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente
decreto, nonche' quelle adottate dal gestore dell'area sciabile
attrezzata.
Sci fuori pista, sci-alpinismo e attivita' escursionistiche
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non
sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei
percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o
le attivita' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche
mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni
nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di
appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda
da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe
redatti dai competenti organi dandone massima visibilita'.
4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni
generali di innevamento e ambientali lo consentano, puo' destinare
degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello
sci alpinismo.
Percorribilita' delle piste in base alle capacita' degli sciatori
1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, puo' praticare
le piste aventi un grado di difficolta' rapportato alle proprie
capacita' fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste
caratterizzate da un alto livello di difficolta' e con pendenza
superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi
dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate
capacita' fisiche e tecniche.
Concorso di responsabilita'
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova
contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre
i danni eventualmente occorsi.
Assicurazione obbligatoria
1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere
una assicurazione in corso di validita' che copra la propria
responsabilita' civile per danni o infortuni causati a terzi. E'
fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con
esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a
disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di
transito, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile per
danni provocati alle persone o alle cose.
Accertamenti alcolemici e tossicologici
1. E' vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di
bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.
2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza
personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono
sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a
prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato
esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere
che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica
derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi
accertatori, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con gli
strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.