NUOVE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SULLE PISTE DA SCI


A decorrere dal 1 gennaio 2022 verranno applicate le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Invitiamo i nostri soci a prenderne visione. 

In fondo all'articolo è scaricabile il decreto legislativo per chi volesse consultare l'intero documento.

 

Di seguito vengono riportate le norme più rilevanti di comportamento degli utenti delle piste da sci: 

 

Obbligo di utilizzo del casco protettivo

 

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard,

del telemark, della slitta e dello slittino e' fatto obbligo ai

soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni di indossare un casco

protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al

comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da 100 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del

CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche

tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le

modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della

produzione e i controlli opportuni. (VEDI PDF IN FONDO ALL'ARTICOLO)

4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi

protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al

decreto di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme

alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e'

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte

dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte

dell'autorita' amministrativa.

 

Velocita' e obbligo di prudenza

 

1. Lo sciatore e' responsabile della condotta tenuta sulle piste da

sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste

per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte

del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle

biglietterie e agli accessi delle piste.

2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle

proprie capacita' tecniche, alle caratteristiche della pista e alla

situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumita'

propria e altrui.

3. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a

visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli

incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa

visibilita' o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di

principianti.

4. Ogni sciatore deve tenere una velocita' e un comportamento di

prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacita',

alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonche'

alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale,

alle condizioni meteorologiche e all'intensita' del traffico. Lo

sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni

dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della

pista e alle condizioni di affollamento della medesima.

 

Precedenza

 

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli

consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo

sciatore a valle.

Sorpasso

 

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve

assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di

avere sufficiente visibilita'.

2. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle,

sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare

intralci allo sciatore sorpassato.

Incrocio

 

1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria

traiettoria e ridurre la velocita' per evitare ogni contatto con gli

sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In

prossimita' dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta

giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.

2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una

sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se' o per

gli altri.

 

Stazionamento

 

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri

utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati,

in prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'.

3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare

tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi

idonei.

5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori

collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo

da non recare intralcio o pericolo ad altri.

 

Omissione di soccorso

 

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del

codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport

della neve, trovando una persona in difficolta' non presta

l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al

gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente,

e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da 250 euro a 1.000 euro.

 

Transito e risalita

 

1. E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le

piste da sci, salvo in casi di urgente necessita'.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle

piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3.

3. In occasione di gare o sedute di allenamento e' vietato a coloro

che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati,

sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle

racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente

vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del

gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale

autorizzazione, in casi di urgente necessita', e devono comunque

avvenire mantenendosi il piu' possibile vicini alla palinatura che

delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza

degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente

decreto, nonche' quelle adottate dal gestore dell'area sciabile

attrezzata.

 

Sci fuori pista, sci-alpinismo e attivita' escursionistiche

 

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non

sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei

percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o

le attivita' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche

mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni

nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di

appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda

da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe

redatti dai competenti organi dandone massima visibilita'.

4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni

generali di innevamento e ambientali lo consentano, puo' destinare

degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello

sci alpinismo.

 

Percorribilita' delle piste in base alle capacita' degli sciatori

 

1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, puo' praticare

le piste aventi un grado di difficolta' rapportato alle proprie

capacita' fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste

caratterizzate da un alto livello di difficolta' e con pendenza

superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi

dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate

capacita' fisiche e tecniche.

 

Concorso di responsabilita'

 

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova

contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre

i danni eventualmente occorsi.

Assicurazione obbligatoria

 

1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere

una assicurazione in corso di validita' che copra la propria

responsabilita' civile per danni o infortuni causati a terzi. E'

fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con

esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a

disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di

transito, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile per

danni provocati alle persone o alle cose.

 

Accertamenti alcolemici e tossicologici

 

1. E' vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di

bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.

2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza

personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono

sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a

prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato

esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere

che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica

derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi

accertatori, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o

comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con gli

strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 


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Decreto legislativo
misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021 , n
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Normative sui caschi protettivi
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 30 GIUGNO
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